Il comma 27 dell’art. 95 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 ha introdotto una innovativa modifica alla definizione di motonave contenuta nel Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare (art. 1, comma 1, numero 21) stabilendo che la propulsione potrà dipendere “da motore endotermico o elettrico o combinazione degli stessi“.
E’ stata altresì introdotta una rilevante modifica all’art.81 del citato Regolamento in base alla quale “nelle navi e motonavi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare di linea e non di linea esclusivamente all’interno delle acque protette della laguna di Venezia, l’eventuale impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente in pressione e’ effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni da emanarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.